LA
FONDAZIONE


Statuto Fondazione OTAF

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Art. 1 – Denominazione

Sotto la denominazione «Opera ticinese per l’assistenza alla fanciullezza O.T.A.F.» è costituita una Fondazione a norma degli Art. 80 e segg. del CCS.

Art. 2 – Sede

La sede della Fondazione è a Sorengo presso l’omonimo istituto denominato Istituto Fondazione OTAF.

Art. 3 – Scopo

Scopo della Fondazione è la promozione, l’attività, la realizzazione e la gestione di strutture destinate all’assistenza, all’abitazione, all’occupazione e all’integrazione sociale e professionale delle persone con andicap fisico, mentale o psichico di ogni età.

La Fondazione opera attraverso personale qualificato su tutto il territorio del Cantone Ticino ed offre prestazioni in ambito educativo, sanitario, terapeutico, pedagogico e ricreativo.

La Fondazione persegue i propri scopi attraverso proposte abitative, lavorative e occupazionali protette, scuole specializzate, ambulatori, colonie, aziende agricole, esercizi pubblici per conferenze e banchetti ed ogni altra attività a scopo sociale all’interno ed all’esterno dell’istituto di Sorengo.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni immobili, mobili e capitali già di sua proprietà e da quelli provenienti da enti pubblici, da altre fondazioni, da sostenitori privati e da qualsiasi altra origine.

Art. 5 – Organizzazione

Gli organi della fondazione sono:

  • Il Consiglio di Fondazione;
  • Il Comitato di Fondazione;
  • L’Ufficio di revisione.

Art. 6 – Il Consiglio di Fondazione

L’organo superiore della Fondazione è il Consiglio di Fondazione composto da 5 a 7 membri, di cui possibilmente uno designato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Esso si costituisce e completa per cooptazione.

Il Consiglio di Fondazione designa nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente e può nominare un Segretario generale per l’attuazione dei suoi compiti. I membri del Consiglio vengono nominati per il periodo di 3 anni e sono sempre rieleggibili.
Essi prestano la loro attività a titolo onorifico.

Il Consiglio rappresenta la Fondazione OTAF con firma collettiva a 2 del Presidente e/o del Vicepresidente con un eventuale altro membro o con il Segretario generale.

Il Consiglio di Fondazione è legittimato a deliberare su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e le sue decisioni sono autonome e inappellabili.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che la gestione lo richiede su convocazione del Presidente o su domanda di almeno 2 membri. Esso può delegare ad un ufficio presidenziale composto dal Presidente, Vicepresidente e Segretario generale il compito di gestire le questioni di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità il voto del presidente è decisivo.

Art. 7 – Il Comitato di Fondazione

Il Comitato di Fondazione esercita l’attività di consulenza e di sorveglianza nei confronti del Consiglio di Fondazione, senza influire sulle decisioni di quest’ultimo quale autorità superiore della Fondazione.

Il Comitato di Fondazione si compone di 25 membri al massimo.
Essi prestano la loro attività gratuitamente.

Il bilancio, il rendiconto e i rapporti annuali del Presidente, della Direzione e dell’Amministrazione della Fondazione sono annualmente sottoposti all’approvazione del Comitato.

La nomina e la sostituzione dei membri del Comitato avvengono con il sistema della cooptazione su proposta del Consiglio di fondazione. I membri restano in carica per il periodo di 3 anni e sono sempre rieleggibili.

Il Comitato si raduna almeno una volta l’anno entro la fine di giugno per l’approvazione dei rendiconti e può sempre essere convocato dal Presidente della fondazione.

Art. 8 – L’Ufficio di revisione

L’Ufficio di revisione è nominato dal Consiglio di Fondazione per il periodo di 3 anni ed è sempre rieleggibile.

L’Ufficio di revisione provvede alla verifica annuale dei conti della Fondazione e ne fa rapporto scritto al Consiglio di Fondazione.

Art. 9 – Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può elaborare un nuovo regolamento interno contemplante le norme circostanziate concernenti lo specifico funzionamento dell’attività della Fondazione.

Art. 10 – Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della competente autorità cantonale.

Art. 11 – Modifica dell’atto di fondazione

Il Consiglio di Fondazione può proporre all’Autorità di sorveglianza modifiche dell’organizzazione e/o dello scopo della Fondazione e/o dello statuto, unicamente nel quadro normativo sulle Fondazioni.

Art. 12 – Scioglimento della Fondazione

Nel caso in cui lo scopo della fondazione non possa più essere conseguito il Consiglio di fondazione potrà chiederne la soppressione all’ Autorità di vigilanza.

Il patrimonio ancora esistente al momento della soppressione dovrà essere devoluto a una istituzione con sede nel Ticino che persegue lo stesso scopo o fine similare e al beneficio dell’esenzione fiscale.

 

Il presente statuto è stato approvato dalla vecchia Commissione di Fondazione e dal nuovo Consiglio di Fondazione in data 2 settembre 2013 e ratificato dal vecchio Consiglio di Fondazione e nuovo Comitato di Fondazione in data 9 novembre 2013.
Ogni precedente regolamento della Fondazione è da ritenersi annullato.

Avv. Pier Mario Creazzo
Presidente

Roberto Roncoroni
Segretario

Sorengo, 9 novembre 2013

Fondazione OTAF

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